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DEBITO E BANCHE: ILLEGITTIME E VESSATORIE LE CLAUSOLE DEL TASSO SOGLIA (C.D. TASSO FLOOR) NEL MUTUO.

In diversi contratti di mutuo a tasso variabile le Banche applicano un tasso minimo detto tasso floor, ovvero un tasso soglia sotto il quale gli interessi del mutuo non potranno mai scendere.

In questi casi quindi il mutuatario, pur avendo pattuito un tasso variabile, non beneficia mai completamente del calo dei tassi cosicché se anche lo spread scendesse sotto lo zero si troverebbe comunque a dover pagare la percentuale fissa determinata dal tasso floor.

Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi le Banche stabiliscono la sola clausola Floor penalizzando il mutuatario perché al contrario non viene controbilanciata l'operazione con la previsione di una c.d. clausola CAP, ovvero quella clausola che fissa un tetto massimo per la revisione in aumento delle rate di mutuo e dei tassi.

 

Quindi si può affermare che solitamente nei contratti di mutuo è previsto il solo tasso Floor, predisposto a vantaggio unilaterale della Banca concedente, senza clausola CAP a tutela del cliente, implicando un evidente sbilanciamento nel rapporto tra le parti.

 

A tal proposito la Legge Comunitaria n. 52 del 06/02/96 all'art. 25, in attuazione della direttiva 93/13/CEE, sostituita poi dal "Codice del Consumo", art. 33 e seguenti, che disciplina le clausole abusive nei contratti con i consumatori, stabilisce che "nei contratti stipulati tra il consumatore e il professionista, contratto che ha per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, mentre per professionista si considera la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma".

 

La legittimità della clausola floor è quindi un tema molto dibattuto e il suo inserimento nel contratto di mutuo crea numerose perplessità. Anche perché molto spesso i contratti vengono conclusi mediante moduli e formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. e recano l'impossibilità o la difficoltà per i mutuatari di discutere le singole clausole e quindi limitano la facoltà di opporre eccezioni.

 

Occorrerà quindi stabilire caso per caso se tali clausole siano vessatorie in quanto creano un eccessivo squilibrio nel rapporto tra le parti ovvero perché apposte in violazione delle norme imperative del codice civile. Se tale accertamento fosse positivo allora si potrà procedere ad un riconteggio dell'intero piano di ammortamento del mutuo applicando un tasso di interesse sostitutivo (legale).