Studio Legale Bologna
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#RINEGOZIAZIONEMUTUO #ASTAIMMOBILIARE #PIGNORAMENTO: La novella apportata all'art. 41 bis, L. n. 157/2019, permette al debitore di rinegoziare in melius il proprio contratto di mutuo. Anche nei casi di pignoramento immobiliare in corso o di vendita all'asta dell'immobile.

L'art. 41 bis, l. 157/2019, novellato recentemente dalla L. n. 69/2021, consente al debitore di rinegoziare il proprio mutuo. L'aspetto cruciale risiede nel fatto che l'esecutato potrà esercitare tale diritto anche nel caso in cui sia pendente un pignoramento immobiliare o la vendita all'asta dell'immobile. Ad ogni modo il debitore potrà beneficiare della suddetta norma solo a tali condizioni: a) qualora si tratti dell'abitazione principale del debitore; b) il debitore deve aver rimborsato almeno il 5 % del capitale attinente il quantum del credito originariamente erogatogli; c) il debito complessivo non deve superare la somma di duecentocinquantamila euro. Peraltro non va sottaciuto che l'esecutato potrà fruire della suddetta norma fino al 31.12.2022 la richiesta sarà esperibile qualora abbia ad oggetto pignoramenti eseguiti entro il 21 marzo 2021. Il debitore ha un'occasione irripetibile per evitare che i propri beni siano venduti a terzi. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/