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#FISCO #AGENZIAENTRATE RISCOSSIONE: REINTRODUZIONE DELL'IMPUGNABILITA' DEGLI ESTRATTI DI RUOLO.

Come prevedibile dagli esperti in materia, l'annosa questione sull'impugnabilità degli estratti di ruolo ritorna, costantemente, agli occhi delle Corti. Si ricorda, difatti, come di recente vi è stato un netto cambio di rotta sull'impugnabilità dei medesimi, attraverso il D.L. n. 146/2021, con il quale il legislatore ha limitato la possibilità di impugnare il ruolo per contestare pretese tributarie. Modificando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973 è sta limitata la difesa cosiddetta anticipata, prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 456/1992: se lacartella non è stata notificata la pretesa tributaria può essere impugnata senza aspettare l'atto successivo, richiedendo il ruolo. Tuttavia, legittimamente, il contribuente stesso, nonché i professionisti del settore, si sono chiesti se tale modifica legislativa fosse costituzionale e se avesse efficacia solo per le cause instaurate dopo la sua entrate in vigore (21 dicembre 2021), oppure anche per le cause precedenti ancora in essere (con effetti c.d. Retroattivi). Ebbene, sul punto è ritornata ad esprimersi la Cassazione, ribaltando, di nuovo, stavolta in favore del contribuente, la rotta: con l'ordinanza n. 6837 del 2 marzo 2022, la Corte ha statuito la legittima impugnazione del ruolo (oppure della precedente cartella), tramite l'estratto di ruolo. Difatti, secondo la Corte, "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale –a causa dell'invalidità della relativa notifica– sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato– impugnabilità prevista da tale norma –non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima(...)". In particolare, il ricorso in Cassazione avverso la CTR della Sicilia traeva origine dalla circostanza in base alla quale la contribuente avesse avuto casuale notizia della cartella di pagamento e del ruolo a seguito di propria attivazione presso gli Uffici di Riscossione; sicché il ricorso veniva legittimamente accolto, non potendo essere compresso o posticipato l'esercizio del diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale. Un favorevole risultato, dunque, per il contribuente e cittadino, il quale vede il suo diritto riespandersi, in linea con i princìpi costituzionali vigenti all'interno di uno Stato di diritto, cui tutti sono destinatari indistinti, e non solo alcune categorie di soggetti.