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FIDEIUSSIONI OMNIBUS: COME LIBERARSI?

La fideiussione omnibus è una particolare tipologia di garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, sovente un istituto di credito. Ma in che termini è legittima? Domanda a cui ha risposto la L. n. 154 del '92 la quale, ai fini della legittimità nonché a protezione del fideiussore, ha fissato un tetto massimo entro il quale la garanzia può operare, specie per le obbligazioni future (ex art. 1938 c.c.), così da evitare garanzie da un quantum illimitato, pena la nullità della fideiussione medesima. Peraltro, ulteriore protezione nei confronti del garante è accordata dalla Cassazione, in linea con l'art. 1956 c.c.: "L'istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario alla buona fede (oggettiva) - sanzionato con l'inefficacia della garanzia fideiussoria - se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, il creditore decide di procedere all'operazione fidando soltanto nella responsabilità del fideiussore" (Cass. civ., 1.7. 1998, n. 6414). Ad ulteriore ragione, risulta emblematico il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, emesso previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e che dispone la nullità assoluta delle fideiussioni (omnibus) redatte sullo schema contrattuale A.B.I. sulla base del quale gli artt. 2, 6 e 8 contengono delle disposizioni che contrastano l'art. 2, comma, 2, lettera a) della legge n. 287/90 e creano delle turbative in ambito concorrenziale. Di seguito le tre clausole anticoncorrenziali successivamente censurate: - Art. 2: "Clausola di reviviscenza", secondo cui "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo"; - Art. 6: "Clausola di sopravvivenza" in virtù della quale si prevede la sopravvivenza della fideiussione qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide; - Art. 8: "Clausola di deroga", mediante cui il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art. 1957, comma 1, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Sulla stessa linea giurisprudenziale si colloca la recentissima sentenza n.1286/2021 del Tribunale di Torino, che aggiunge un anello in grado di aprire le porte a nuovi scenari: superare l'anomala differenza di trattamento tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche. Il caso di specie tratta tre fideiussioni, due delle quali specifiche e soltanto una "omnibus". Ne deriva che gli attori in questione non possono giovarsi del provvedimento di Banca d'Italia del 2005 per le fideiussioni specifiche, poiché riguardante la sola fideiussione omnibus per cui funge esso stesso da presunzione circa l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza "a monte" che si riverbera sul negozio fideiussorio "a valle" e ne dichiara l'invalidità, con il risultato che l'eccezione di nullità non è sostenuta da prova adeguata, non riuscendo gli attori a provare l'esistenza di una raccomandazione ABI o di una prassi predisposta tra le imprese bancarie aventi ad oggetto la standardizzazione delle fideiussioni specifiche, né che, eventualmente, tale standardizzazione generi un'indebita restrizione della concorrenza. Tale carenza probatoria non può essere supplita dall'iniziativa del giudice e, dunque, occorre trattare il problema ex ante: un'accurata analisi condotta sul proprio contratto di fideiussione può rivelarsi decisiva al fine di liberare colui che ha prestato una garanzia economica notevole e fare in modo che egli possa più facilmente liberarsi dal vincolo fideiussorio cui potrebbe restare obbligato oltre i termini previsti e/o per ragioni immotivate, magari a lui sconosciute.