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#DIRITTOBANCARIO #FIDEIUSSIONI: POSSIBILE CONTESTAZIONE IN SEDE ESECUTIVA DELLA NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI CHE SEGUONO LO SCHEMA ABI IN CASO DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO.

È dalla Corte di Giustizia Europea che arriva un'importante pronuncia del 17 maggio 2022 sull'annosa questione delle fideiussioni che seguono lo schema ABI. Nello specifico, la pronuncia trae origine da questioni pregiudiziali in materia di Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Ebbene, la stessa, senza precedenti, ha sancito che "L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa ‐ per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‐ successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo". Ciò è un considerevole grado di svolta nei confronti del fideiussore/consumatore, in quanto nel caso in cui lo stesso non abbia promosso opposizione al decreto ingiuntivo che viene dunque utilizzato come titolo esecutivo nella procedura esecutiva, può contestare avanti il Giudice dell'esecuzione: 1) la nullità della garanzia o delle sue clausole abusive e vessatorie (ad esempio perché conforme al famigerato schema ABI del 2003, o per assenza di trattativa bilaterale sulle clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.) al fine, ovviamente, di liberarsi dal vincolo verso il creditore; 2) tanto può fare anche se la garanzia e il decreto ingiuntivo non opposto siano anteriori al 2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia (cui poi ha fatto eco la Cassazione) procedesse a chiarire quando il fideiussore sia qualificabile quale Consumatore; 3) la rilevazione delle nullità non è soggetta a preclusioni processuali di sorta avanti il Giudice dell'esecuzione; qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all'asta, il Consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno. L'inizio di una nuova era per il Consumatore, dal momento che, secondo la tesi maggioritaria delle Corti italiane, il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che non sia stato oggetto di opposizione acquista autorità di cosa giudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. È inevitabile, dunque, prestare attenzione alle nuove pronunce ed essere aggiornati in merito agli strumenti da utilizzare per la migliore tutela del soggetto interessato. https://www.studiolegaledmg.it/