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DIRITTO BANCARIO - FIDEIUSSIONI: NULLITA' PARZIALE FIDEIUSSIONI REDATTE SULLA BASE DELLO SCHEMA ABI

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite decide di concludere il 2021 con l'emanazione di un'importantissima sentenza, la n. 41994 del 30/12/2021, atta a dirimere definitivamente l'annosa questione riguardante i contratti di fideiussione e in special modo la sorte delle clausole contrattuali con riguardo alla tipologia di nullità di cui sono investite dacché queste riproducano lo schema ABI che la Banca d'Italia, nel 2005, aveva già rilevato essere in contrasto con la normativa antitrust. In particolare, si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ovvero di quelle che prevedono a favore dell'Istituto di credito la reviviscenza della garanzia dopo l'estinzione del debito principale, quella che introduce la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e infine quella che estende la garanzia della banca agli obblighi ulteriori e diversi a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore. Fin dal 2005, difatti, da un lato vi erano orientamenti che ravvisavano la nullità assoluta dei contratti di tal genere; dall'altro c'era chi, invece, riconosceva al fideiussore la sola tutela risarcitoria, stante la validità delle stipulazioni fideiussorie. Con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni unite pongono ora fine al contrasto giurisprudenziale su richiamato, ritenendo in linea con la finalità e gli obiettivi della normativa antitrust la tesi della nullità parziale delle sole clausole e non dell'intero contratto di fideiussione. Le Sezioni Unite, difatti, hanno affermato un importante principio di diritto: "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Tale soluzione assicura il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti nella operazione di fideiussione: da un lato il garante che ha un interesse concreto e diretto all'erogazione del credito, non potrà subire le conseguenze di un ingiustificato aggravio della sua posizione; dall'altro l'istituto di credito preserva il proprio interesse giuridico economico alle operazioni creditizie e, di riflesso, al mantenimento della garanzia fideiussoria. Da tal momento in poi, dunque, si applicherà l'art. 1419 c.c., in virtù del quale la nullità parziale delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti lo avrebbero comunque concluso senza la parte viziata. Il discrimine atto a confermare la validità dell'intero contratto, dunque, è proprio la volontà delle parti: a meno che non sia desunta una diversa volontà di queste, il contratto di fideiussione resterà per il resto valido ed efficace tra le parti, previa dichiarazione di nullità delle sole clausole che si pongono in contrasto con la normativa antitrust. Sulla base di costanti e continui aggiornamenti, occorre dunque affidarsi ai professionisti del settore, per risolvere e/o prevenire eventuali inconvenienti.