Lo Studio Legale Di Maso ha ottenuto un altro risultato importate avanti al Tribunale Ordinario di Livorno - Sezione Esecuzioni Immobiliari - il quale ha accolto l'istanza del debitore esecutato – ove si eccepiva l'assenza dell'iscrizione dall'albo ex art. 106 TUB della creditrice procedente – mandataria e/o del soggetto giuridico da ella delegato all'incasso – con l'effetto di risultare impossibilitata a riscuotere i crediti oggetto del recupero forzoso. Pertanto in forza del provvedimento emanato il Tribunale ha definito succintamente la valenza dell'onere probatorio ascrivibile alla creditrice procedente rispetto all'eccezione succitata. Dettagliatamente in tema di opposizione agli atti esecutivi – la richiesta rivolta dal debitore al Giudice dell'Esecuzione affinché sia dichiarata l'assenza di autorizzazioni legislative in capo alla procedente e alla mandataria – per il fatto che quest'ultime non risultino iscritte all'albo ex art. 106 T.U.B. – rientra tra i poteri che il G.E. il quale ha l'onere di verificare anche questo aspetto. Infatti accertata da parte dell'Organo Giudicante la mancanza della legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo alla mandataria della procedente – stante l'assenza dell'iscrizione di quest'ultima dall'albo 106 T.U.B. – quest'ultimo ha sospeso immediatamente la procedura esecutiva il cui credito del procedente ammonta ad € 650.000,00. Da ultimo la creditrice procedente veniva anche condannata alle spese. Anche questa pronuncia dimostra quanto sia importante rivolgersi a professionisti che si occupano specificamente del diritto bancario. Per info: https://www.studiolegaledmg.it