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#DEBITO #BANCARIO: Nullo il contratto che non rispetta limite di finanziabilità stabilito da Banca d'Italia

La Suprema Corte di Cassazione, torna a pronunciarsi in materia di superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario. La Cassazione civile con l'ordinanza ordinanza del 21 gennaio 2020 n. 1193 stabilisce, nuovamente, che il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma TUB, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato. Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte è errato il provvedimento col quale la Banca viene ammessa allo stato passivo in virtù di finanziamento fondiario poichè il Tribunale avrebbe dovuto accertare il detto limite di finanziabilità riguardo al valore cauzionale corrente del complesso immobiliare in proporzione alla somma effettivamente erogata. Per info: https://www.studiolegaledmg.it