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#DEBITO #BANCARIO: DIFFERENZA MUTUO DI SCOPO E MUTUO FONDIARIO

Con la recente sentenza n. 9838 del 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha delineato la differenza in ordine a due forme contrattuali in ambito bancario: il mutuo di scopo e mutuo fondiario. Nel caso di specie, la Cassazione si é pronunciata, in quanto i ricorrenti avevano agito in giudizio per conseguire la nullità di due fideiussioni stipulate a garanzie di due mutui, ove deducevano che i due contratti fossero "mutui di scopo", e non come indicato e stipulato "mutui fondiari". E di conseguenza l'obiettivo era quello di far valere la nullità dei suddetti contratti in quanto le somme erogate erano destinate a finalità diverse a quelle concordate. In base alle proprie ragioni esposte dai ricorrenti il Tribunale rigettava tutte le domande, e la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado sostenendo che i "mutui fondiari" non fossero "mutui di scopo" in quanto le somme erogate non fossero state distratte dall'amministratore unico a suo favore. La Cassazione, quindi, in base alla sentenza in commento, conferma quanto esposto dai Giudici di merito e conferma il principio dedotto da questi in merito alla differenza dei due contratti bancari. All'interno della sentenza si evincono queste parole: "il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguite; né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)"; Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)". Alla luce di questa considerazione e dal principio espresso dalla Corte di Cassazione, la ratio che contraddistingue a livello strutturale il mutuo di scopo, è che all'interno di questo rapporto giuridico l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate non deve essere solo in capo al mutuatario me anche al mutuante, con le varie differenze giuridiche intercorrenti tra le parti in causa all'interno dei due contratti Bancari.