La Corte d'Appello di Milano con recente sentenza n. 2539/2020 del 12.10.2020 ha affermato un nuovo principio in tema di fideiussioni redatte su schema ABI. In particolar modo la Corte, in conformità ai principi recentemente espressi dalla medesima nonché dalla stessa Corte di Cassazione, ha ribadito che le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI sono nulle; il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 è idoneo a provare la condotta anticoncorrenziale della banca essendo solamente necessario a tale scopo effettuare un confronto tra lo schema ABI e la fideiussione oggetto di causa. In ultimo, la Corte ribadisce un ulteriore principio attinente al termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c. L'art. 1957 c.c. prevede espressamente che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". Si tratta di un termine apposto a pena di decadenza, che decorre dalla data di scadenza dell'obbligazione, per cui se non viene rispettato, il garante sarà liberato dai propri obblighi. La Corte d'Appello, nel caso di specie, ha verificato se dalla scadenza dell'obbligazione siano state proposte istanze contro il debitore, tenuto conto del termine semestrale stabilito dal codice civile. La Corte ha accertato che dalla data dell'intimazione di pagamento del saldo debitorio del c/c alla data di notifica del decreto ingiuntivo al debitore erano trascorsi più di sei mesi: per tali motivi, veniva accertata la decadenza del creditore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. Pertanto, se il creditore intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito sarà tenuto necessariamente a rispettare il limite temporale stabilito dall'art. 1957 c.c. per cui, qualora tale termine non venga rispettato, il Giudice adito sarà tenuto a liberare il fideiussore. Tale pronuncia conferma nuovamente che è necessario affidarsi a esperti del settore per consentirgli di analizzare i testi contrattuali e vagliare così le difese appropriate al fine di ottenere la liberazione del fideiussore dalle pretese dei creditori.