La transazione fiscale è uno strumento che da la possibilità all'imprenditore in stato di crisi di raggiungere un accordo con il Fisco, che permette quindi di ottenere uno sconto sul totale del debito maturato dall'azienda sulla base di un Piano di ristrutturazione dell'intera posizione debitoria, la cui fattibilità deve essere attestata da un professionista indipendente. Essa si applica ai tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate, quali IRES, IRPEF, IVA, IRAP, oltre ritenute e addizionali, imposte sostitutive, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali nonché agli oneri di riscossione e ai contributi previdenziali. Non rientrano nel perimetro della transazione fiscale i tributi locali, in quanto amministrati dagli enti locali. La disciplina, contenuta nella legge fallimentare, è stata riprodotta nell'ambito del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), che entrerà in vigore il 1° settembre 2021. La novità più importante che si prospetta nell'ambito del D. Lgs. 14/2019 è la possibilità, per il Tribunale, di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, a determinate condizioni, anche in mancanza di adesione al piano da parte dell'Amministrazione finanziaria o dell'INPS. La proposta di riduzione del debito deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate (o anche all'INPS ove si volesse proporre un accordo anche per il debito previdenziale) che deve esprimere il proprio accoglimento o rigetto entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione. Nel caso in cui, nel termine assegnato, l'Ente impositore rigetti la proposta di riduzione del debito, la legge prevede l'intervento del Tribunale che valuta, in primis, la convenienza del pagamento proposto al Fisco, e qualora il voto del Fisco risulti determinante per il raggiungimento della maggioranza (nel concordato preventivo) ovvero per il raggiungimento del 60% del creditori (nel caso dell'accordo di ristrutturazione), potrà esprimere, in sostituzione del Fisco, parere favorevole dando quindi seguito alla proposta formulata dal debitore in alternativa al fallimento dell'impresa. Qualche dubbio sussiste, invece, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rimanga inerte nel termine assegnato per la valutazione della proposta, atteso che in detta ipotesi non sembra essere certo l'intervento del Tribunale. In un momento come questo, di evidente crisi liquidatoria riguardante, purtroppo, gran parte delle aziende, l'elasticità della pretesa tributaria, in un'ottica di collaborazione tra Fisco e contribuente, consentirebbe alle imprese in crisi di salvare la propria azienda assicurando una continuità di livelli occupazionali ed economici, oltre che di entrate.