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#BANCHE #NULLITA' L'indicazione in contratto del TAN in assenza delle modalità di applicazione e del regime finanziario adottato viola le prescrizioni dell'art. 1284 c.c.: il caso dell'ammortamento alla francese.

La recente sentenza emanata dal Tribunale di Campobasso, n. 528/2020 ha evidenziato che l'omissione delle indicazioni relative al regime di capitalizzazione ed in particolare del sistema di calcolo degli interessi, adottato all'interno di un contratto di finanziamento, determina l'applicazione di una pluralità di tassi dinteresse tanto da potersi considerare indeterminato. Ebbene riguardo ad un tasso d'interesse non determinato in contratto il Tribunale ha evidenziato che "affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (Cass. n. 12276/10) . Dall'altra parte è sulla base del principio poc'anzi enunciato che il metodo di ammortamento alla francese determina, "per effetto dell'applicazione non specificata in contratto, un tasso di interesse effettivo diverso da quello nominale indicato nel contratto determinando la violazione dell'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse. Risultano altresì violati i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali l'istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto applica un tasso che non coincide con il tasso ex art. 1284 c.c. Per questi motivi il Tribunale molisano dichiarava "la nullità ex. Art. 1284 c.c. per indeterminatezza della pattuizione relativa al calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato e conseguentemente condannava la società opposta al pagamento in favore dell'opponente (il cliente) della maggior somma versata a titolo d'interesse. Per questi motivi, alla luce di quanto esposto, è sempre importante l'analisi esplorativa condotta sul proprio contratto di finanziamento e/o mutuo al fine di poter determinare la legittimita o meno delle pretese avanzate dall'istituto di credito nei confronti del cliente