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BANCHE: ecco quando la segnalazione alla Centrale dei Rischi è illegittima;

Le Istruzioni Banca d'Italia di cui alla Circolare n°139/91 come aggiornata in data 29.04.2011, cap. II, punto 1.5, ha previsto che "l'appostazione "a sofferenza" di un credito e la conseguente segnalazione presso la Centrale Rischi, può avvenire soltanto in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero "in situazioni equiparabili", le quali non possono essere che individuate in situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del correntista, anche laddove presentassero i requisiti della "temporaneità"; "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione "a sofferenza".

 

Risulta pertanto illegittima la segnalazione alla Centrale dei Rischi non solo quando la segnalazione viene effettuata per la sola sussistenza del ritardo nel pagamento; ma deve considerarsi del tutto illegittima anche quanto il debitore sia stato segnalato per la sola contestazione della dovutezza della somma richiesta.

 

Inoltre, è opinione largamente condivisa, che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non possa essere effettuata durante la fase di trattativa volta a trovare un accordo di rientro, poiché si manifesterebbe come contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale.