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BANCHE ED USURA: Come difendersi dal sistema bancario nel caso di applicazione di tassi usurai

L'art. 1 della L. 44/99 prevede che "ai soggetti danneggiati da attività estorsive" possa essere "elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito" per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 10 gennaio 1990.

I soggetti beneficiari sono, in primo luogo, gli "esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione" lesi da richieste estorsive, intimidazione o ritorsione per non aver aderito a tali richieste e che pertanto abbiano subito "un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".

 

La domanda di elargizione concede un ulteriore beneficio previsto dall'art. 20 della suddetta legge che prevede la sospensione o proroga di determinati termini quali ad esempio quelli relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari. Tali termini sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
Sono sospesi, per la medesima durata, anche i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Vengono invece prorogati per tre anni, i termini di scadenza degli adempimenti fiscali.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio sospensivo è necessario ottenere il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.
Il comma 7 così come modificato dall'art. 2 lett.d Legge 3/2012 attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure di esecuzione immobiliare.
Prima che l'art. 2 lett. d) legge 3/2012 modificasse il comma 7 dell'art. 20 legge 44/99 il potere di concedere sia l'elargizione che quello di sospendere il procedimento esecutivo erano affidate al Prefetto. Il Procuratore si limitava a fornire un parere sulla richiesta di elargizione e di sospensione nell'ambito di una procedura che era unica.
Con la modifica del suddetto articolo il potere di sospensione dell'esecuzione spetta ora al Procuratore della Repubblica.
Ciò non vuol dire però che la sospensione dell'esecuzione possa prescindere dalla preventiva presentazione di una richiesta di elargizione al Prefetto.
Pertanto al Prefetto dopo aver ricevuto la richiesta di elargizione spetta l'onere di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informare il Procuratore della Repubblica.
Ciò è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 192 del 04/07/2014.
In sintesi la presentazione della domanda di elargizione al Prefetto con l'indicazione delle procedure esecutive non solo è necessaria perchè prevista dalla norma, ma risulta essenziale per salvaguardare la norma da profili di incostituzionalità.

 

Riassumendo, se dall'analisi del contratto bancario dovessero emergere interessi usurari applicati, il debitore è legittimato a chiedere ed ottenere dall'Autorità Giudiziaria competente la sospensione della vendita forzata del proprio immobile.