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PRIMI RISULTATI DEL PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE: IL TRIBUNALE DI NAPOLI DIMEZZA UN DEBITO DERIVANTE DA MUTUO

A proposito del procedimento di esdebitazione ai sensi della Legge n. 3 del 2012 di cui si è gia discorso, segnaliamo una importante decisione adottata dal Tribunale di Napoli.
Il cosiddetto "procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento" pone particolare attenzione alle difficoltà economiche del debitore, confrontando la sua reale disponibilità economica con il complesso dei debiti.
La Legge mira, pertanto, a tutelare il cittadino sovraindebitato ma meritevole.

 

Così, infatti, ha deciso il Tribunale partenopeo, andando a dimezzare l'importo dovuto da un cittadino all'Istituto di credito in virtù di un mutuo gravato da ipoteca contratto per l'acquisto della propria casa per un importo pari a 250.000,00 euro.
Il Giudice ha ritenuto che il debitore fosse meritevole, ossia che non si fosse posto volontariamente in condizioni di insolvenza nei confronti della Banca creditrice, stabilendo l'abbattimento della somma iniziale a 125.000,00 euro con una dilazione per la restituzione attraverso rate mensili per circa 17 anni.
In questo caso, pertanto, si è fatta piena applicazione della Legge n. 3 del 2012 (modificata dal D.L. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012) varata ai fini dell'opportunità per i privati e per le piccole imprese di risanare i propri debiti.

 

Sintetizziamo qui di seguito le modalità di accesso alla suddetta procedura.

 

Innanzitutto, ad essa possono aderire i soggetti non fallibili, come le persone fisiche (ossia i singoli privati), i consumatori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori sotto-soglia, gli enti non economici ed anche le start up (imprese in fase di avvio).
L'istanza deve essere depositata dal debitore presso il Tribunale di residenza, la quale deve contenere l'illustrazione ai creditori della sopravvenuta impossibilità di pagare il debito, non significando però tale circostanza che lo stesso debitore venga meno agli impegni assunti.
Nello specifico si tratta di proporre un piano di ristrutturazione del debito, il quale viene in prima battuta vagliato dal Giudice adito, e poi dai creditori.
ll piano di esdebitazione viene approvato con il consenso dei creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo.
Tale piano viene predisposto da un professionista presentato al Giudice, il quale poi procede nella fissazione di un'udienza dove i creditori possono partecipare e far valere le loro osservazioni in merito. Se i creditori approvano il piano con la maggioranza prima indicata, il Giudice omologa l'accordo, di conseguenza tutte le procedure esecutive vengono sospese.
Il ricorso a tale procedimento impedisce, infatti, ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali.
E' possibile modificare l'accordo ove dovessero cambiare le condizioni economiche del debitore.

Tutta la procedura viene seguita da un Organismo di Composizione della Crisi (il cui registro è iscritto presso il Ministero della Giustizia), o da un professionista quale, ad esempio, un avvocato iscritto nell'apposito albo professionale.

 

Alla luce di quanto appena detto, pertanto, occorre riconoscere che la suddetta Legge è stata pensata ed effettivamente redatta al fine di evitare che i privati ed i soggetti sopra menzionati, attraversati dalla crisi, si indebitino ulteriormente; ma ciò che in particolare colpisce è la previsione della morosità incolpevole, la quale può fare realmente la differenza, dando la possibilità al debitore di adempiere al proprio obbligo assunto, ma con l'opportunità di vedersi riconosciuta una riduzione del debito complessivo in quanto parametrato alle effettive possibilità economiche, e con la previsione di un adeguato e congruo piano di dilazione volto ad evitare quella sensazione di soffocamento che nasce dal dover pagare ingenti e sproporzionate somme di denaro in poco tempo con il costante timore di vedersi destinatari di azioni esecutive.