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#Sovraindebitamento #Accordo di composizione della crisi: verifica dell'alternativa liquidatoria.

Come noto, la L. 3/2012 conosciuta come Legge di Sovraindebitamento, propone delle alternative considerevoli, in favore del debitore che versa in uno stato di insolvenza e che si trovi nella volontà di adempiere. Ebbene, tale normativa ha delineato la soluzione più consona in base alla tipologia di debitore che si appresta a voler intraprendere la strada per superare, dignitosamente, lo stato di sofferenza debitoria, in linea con i propri fabbisogni. Alla base, v'è dunque, la scelta più congrua della procedura da sovraindebitamento, che in ogni caso si fonda, necessariamente, su una proposta di accordo. Sul punto si è pronunciata una recente Sentenza del Tribunale di Bologna del 12 gennaio 2022. Nel caso di specie, vi era ad oggetto un'esposizione debitoria esattoriale e per cui era stata adita l'O.C.C. per far fronte ad una composizione della crisi. Tuttavia si rinveniva, da parte di Agente della Riscossione, l'inammissibilità dell'accordo proposto per l'assenza di un'alternativa liquidatoria, in particolare la vendita del ramo d'azienda e dunque relativa alla scelta di una procedura di liquidazione del patrimonio. Nello specifico, l'accordo portato avanti dal debitore e di cui se ne richiedeva l'omologazione prevedeva la messa a disposizione, da parte del debitore, di una quota dello stipendio, del canone di affitto di un ramo d'azienda e dell'erogazione di una somma da parte di soggetto terzo, vincolata all'assenso del creditore ipotecario alla cancellazione delle ipoteche sull'immobile e all'omologazione dell'accordo. Tuttavia, secondo il Giudice di merito, un'eventuale alternativa liquidatoria non poteva ritenersi migliorativa rispetto a quella proposta, circostanza peraltro comprovata tramite atto notorio da parte di soggetto competente in materia; per cui la vendita del ramo d'azienda sarebbe risultata infruttuosa, in ragione del minore valore della stessa rispetto all'apporto finanziario del terzo che verrebbe meno, e perché contraria alla ratio della l. 3/2012, in quanto comporterebbe la perdita della fonte di sostentamento per il sovraindebitato e la sua famiglia. Per tali ragioni, il Giudice procedeva ad omologazione del piano proposto, disattendendo quanto eccepito dall'Ente e in favore del debitore. È primario, dunque, affidarsi ad esperti e professionisti in materia al fine di instradare, il soggetto indebitato, alla scelta più agevole e proficua che permetta la sua liberazione rispetto alle esposizioni debitorie e pregiudizievoli gravanti sullo stesso.