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#SUPERBONUS #POTERESOSPENSIONEAER: L'agenzia delle Entrate potrà sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni presentate ai fini delle cessioni dei crediti fiscali attinenti "Superbonus" e "Bonus Edilizi"

In forza della recente novella normativa apportata mediante il provvedimento n. 340450/2021 l'Agenzia delle Entrate potrà – entro 5 giorni lavorativi decorrenti dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito – sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni presentate per la cessione ( o sconto) dei crediti fiscali – Superbonus e Bonus Edilizi – affetti da presunti profili di rischio, i quali se confermati determineranno il "mancato invio" della comunicazione. Dettagliatamente per "profili di rischio" alludiamo a: - discrepanza tra dati indicati rispetto a quelli già presenti in anagrafe tributaria; - discrepanza tra i dati afferenti i crediti oggetto di cessione ed i soggetti operanti all'interno della pratica rispetto alle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria; - qualora i soggetti indicati nelle comunicazioni abbiano effettuato analoghe cessioni. Ebbene nel caso in cui l'Ade confermerà i suddetti profili di rischio, la comunicazioni non si riterrà effettuata e, pertanto, il credito non sarà reso disponibile nel cassetto fiscale del cessionario il quale – oltre a quanto detto - potrà subire un ipotetico accertamento tributario. A tal proposito non va sottaciuto che l'accertamento tributario potrà avere anche dei risvolti di natura penale qualora le operazioni dibattute saranno ritenute "fittizie" o "simulate". Il cessionario quindi potrà incorrere in un sequestro preventivo dei propri conti bancari fino a completo accertamento delle responsabilità dei soggetti in causa. Per questi motivi – appurata la complessità della materia - è opportuno rivolgersi a professionisti esperti del contenzioso tributario, i quali verosimilmente saranno in grado di superare la problematica creatasi ai danni dell'impresa edile ovvero del cessionario.