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Studio Legale Di Maso

#SOVRAINDEBITAMENTO: Modifica ordinanza a causa del COVID 19

ll Tribunale di Napoli, in data 17.07.2020, ha omologato un piano del consumatore, all'interno del quale il debitore, posto in cassa integrazione dall'1.04.2020 sino al mese di maggio, avanzava una richiesta di differimento della data di inizio dell'esecuzione del piano. Specificatamente l'istante ha chiesto che le date dell'esecuzione del piano del consumatore fossero differite: - dal 1.11.2020 al 1.05.2025 (anziché dal 31.01.2020 al 31.12.2024); - dall'1.06.2025 al 1.06.2026 (anziché dal 31.01.2025 al 31.12.2025) per il pagamento della rata mensili attinenti al piano presentato. A tal proposito il giudice ha stabilito che l'istanza di differimento fosse meritevole di accoglimento in quanto il Covid-19 costituisce una causa d'impossibilità della prestazione per i seguenti motivi: 1) "Stante la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non rende possibile l'adempimento immediato del piano del consumatore. Come è noto, l'art.13 comma 4 ter della legge nr 3/2019 prevede la possibilità per il debitore o il consumatore di modificare l'accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a loro non imputabili. Tale norma ha per presupposto infatti che il piano sia già stato omologato e che nella sua fase esecutiva diventi impossibile il suo esatto adempimento per cause non imputabili al debitore, accordando, in tale caso allo stesso la possibilità di modificare la proposta su cui si fondano il piano e l'accordo, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC). Orbene, sotto tale profilo, deve ritenersi che la gravissima crisi sociale, sanitaria ed economica provocata da Covid-19 pone senz'altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall'autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità , chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus)". 2)"Nella fattispecie in esame, ogni dubbio sulla applicabilità dei principi generali sulla responsabilità del debitore per l'inadempimento o ritardo sembrerebbe risolto dall'art 91 d.l. 17 marzo 2020 nr 18 che così dispone < all'art 3 del decreto legge 23.2.2020 nr 6 convertito con modificazioni della legge 5.3.2020, nr 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente "6 bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazioni di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti > ". Anche questa pronuncia dimostra che le obbligazioni assunte in data antecedente al COVID possono essere differibili per causa non imputabile all'obbligato debitore. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/