Il nostro studio, grazie alle difese svolte, ha ottenuto un altro risultato, stavolta quello di far sospendere il procedimento amministrativo avviato dal Comune di Modena nei confronti della nostra cliente e consistente nella chiusura della propria impresa, a seguito di sanzioni ricevute in danno della stessa e dal nostro studio legittimamente contestate. Tale procedimento traeva origine dalla comminazione di multa destinata alla cliente in quanto titolare dell'impresa, tuttavia si presentava già contestabile per ragioni in fatto e in diritto, nonché in linea con la normativa che contraddistingue la natura dell'attività svolta (L. n. 174/2005). Nello specifico si rinveniva la nullità formale del verbale di accertamento per la presenza di vizio formale costituito dall'assenza di norma violata. Dopo aver presentato ricorso al Prefetto entro i termini previsti ex lege, tuttavia, il Comune di Modena, noncurante del ricorso già presentato, inviava "Comunicazione di avvio del procedimento di sospensione attività" e per tali ragioni il nostro studio eccepiva e contestava tramite delle memorie difensive dei profili di illegittimità, primi fra tutti il pregiudizio arrecato alla nostra cliente, la lesione dell'interesse legittimo e la compressione del suo diritto di difesa. Ciò in quanto dalla data in cui è stato presentato ricorso al Prefetto non erano spirati i termini di legge per adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte dello stesso (210 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso) e ulteriori 150 giorni per poi notificarlo alla destinataria; in caso di rigetto, è solo dopo 360 giorni che può emettere un'ulteriore ordinanza di ingiunzione. Secondo la normativa di cui all'art. 203 commi 1 e 2 cds, il rispetto di tale termine è fondamentale per far sì che il Comando che ha elevato il verbale possa svolgere l'istruttoria e ritrasmettere, a sua, volta, gli atti all'Autorità Prefettizia. Per cui, ogni altro provvedimento notificato alla parte prima di detto termine, è da qualificarsi del tutto ingiustificato. Il Dirigente responsabile del servizio, in accoglimento delle nostre difese, effettuando tutte le valutazioni del caso, riteneva fondate le nostre contestazioni e per tale motivo sospendeva, in favore della cliente, il procedimento, con la conseguenza di non dar seguito alla chiusura dell'attività. Per info: https://www.studiolegaledmg.it