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Studio Legale Di Maso

#SOSPENSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE: IL COMUNE DI MODENA ACCOGLIE IL RICORSO DEL NOSTRO STUDIO E SOSPENDE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVVIATO NEI CONFRONTI DI IMPRESA COMMERCIALE.

Il nostro studio, grazie alle difese svolte, ha ottenuto un altro risultato, stavolta quello di far sospendere il procedimento amministrativo avviato dal Comune di Modena nei confronti della nostra cliente e consistente nella chiusura della propria impresa, a seguito di sanzioni ricevute in danno della stessa e dal nostro studio legittimamente contestate. Tale procedimento traeva origine dalla comminazione di multa destinata alla cliente in quanto titolare dell'impresa, tuttavia si presentava già contestabile per ragioni in fatto e in diritto, nonché in linea con la normativa che contraddistingue la natura dell'attività svolta (L. n. 174/2005). Nello specifico si rinveniva la nullità formale del verbale di accertamento per la presenza di vizio formale costituito dall'assenza di norma violata. Dopo aver presentato ricorso al Prefetto entro i termini previsti ex lege, tuttavia, il Comune di Modena, noncurante del ricorso già presentato, inviava "Comunicazione di avvio del procedimento di sospensione attività" e per tali ragioni il nostro studio eccepiva e contestava tramite delle memorie difensive dei profili di illegittimità, primi fra tutti il pregiudizio arrecato alla nostra cliente, la lesione dell'interesse legittimo e la compressione del suo diritto di difesa. Ciò in quanto dalla data in cui è stato presentato ricorso al Prefetto non erano spirati i termini di legge per adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte dello stesso (210 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso) e ulteriori 150 giorni per poi notificarlo alla destinataria; in caso di rigetto, è solo dopo 360 giorni che può emettere un'ulteriore ordinanza di ingiunzione. Secondo la normativa di cui all'art. 203 commi 1 e 2 cds, il rispetto di tale termine è fondamentale per far sì che il Comando che ha elevato il verbale possa svolgere l'istruttoria e ritrasmettere, a sua, volta, gli atti all'Autorità Prefettizia. Per cui, ogni altro provvedimento notificato alla parte prima di detto termine, è da qualificarsi del tutto ingiustificato. Il Dirigente responsabile del servizio, in accoglimento delle nostre difese, effettuando tutte le valutazioni del caso, riteneva fondate le nostre contestazioni e per tale motivo sospendeva, in favore della cliente, il procedimento, con la conseguenza di non dar seguito alla chiusura dell'attività. Per info: https://www.studiolegaledmg.it