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#SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE: LA CONSULTA LA DICHIARA INCOSTITUZIONALE

Con la recente sentenza N. 128/2021 la Suprema Corte Costituzionale ha stabilito e dichiarato l'incostituzionalità della proroga della sospensione delle procedura esecutive sull'abitazione principale. Lo ha precisato la Corte Costituzionale in ordine alla seconda proroga disciplinata dall'articolo 13 , comma 14, Decreto Legge 31 dicembre 2020 (c.d. Milleproroghe), ossia dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, della sospensione di ogni attività in relazione all'abitazione principale del debitore esecutato, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionali sollevate dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dal Tribunale e dal Tribunale di Rovigo. Ma esattamente la decisione finale presa dai Giudici della Consulta Costituzionale su quale ratio e principi é stata disposta? Precisamente la norma impugnata é rimasta immutata nei presupposti disposti e disciplinati precedentemente ed é stata ulteriormente prorogata come suindicato fino al 30 giugno. Pertanto, visto che i giudizi civili sono ripartiti gradualmente, la Corte non ha più ritenuto proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del creditore all'interno delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale dell'esecutato. In questa direzione si evince appunto come il sacrificio dei creditori non era più proporzionato alla tutela dei debitore. Sul punto la Corte si esprime con le seguenti parole: "La sproporzione conseguente al mancato aggiustamento del bilanciamento sotteso alla misura in esame è resa ancor più evidente dalla considerazione che il diritto del debitore a conservare la disponibilità dell'abitazione è stato comunque tutelato dalla già ricordata proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili di cui all'art. 103, comma 6, del medesimo d.l. n. 18 del 2020, nella formulazione modificata dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, applicabile anche al decreto di trasferimento del bene espropriato. 15. In conclusione, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito; disposizione, questa, che va quindi dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri". Infine, dopo aver dato le proprie motivazioni sull'illegittimità costituzionale, la Corte lascia uno spiraglio aperto al legislatore italiano, esplicitando che ove l'evolversi dell'epidemia lo permetta, hanno la possibilità di trovare nuove misure in relazione ad un adeguato bilanciamento ragionevole tra il diritto dell'abitazione del debitore e la tutela giurisdizionale dei creditori.