
L'imprenditore non risponde di falso in bilancio di cui all'articolo 2621 cod. civ., sebbene il dato contabile omesso sia di importo elevato, se non vi sono raggiri o profitti. E' quanto stabilito dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16 maggio 2018, n. 21672.
Il caso vedeva una società di capitali non esporre in bilancio il credito derivante dalla vendita di alcuni immobili, per un importo superiore ad un milione di euro.
I giudici di appello, data la rilevanza del dato contabile omesso, avevano affermato la responsabilità penale per falso in bilancio. Avverso detta decisione l'imprenditore proponeva ricorso per Cassazione.
Secondo gli ermellini, il falso in bilancio, deve essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.