Qualora il fallimento riguardi una società appartenente ad un gruppo, la natura distrattiva o dissipativa di un'operazione posta in essere da un suo amministratore, di cui lo stesso sia chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 216 e 223, primo comma, L.F., può essere esclusa.
Può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, di cui la società apparentemente danneggiata possa avere o avrebbe potuto usufruire e di cui l'imputato è tenuto a fornire la prova, che abbiano o avrebbero potuto riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la fallita di quell'operazione, così da neutralizzare, ancor prima dell'apertura della procedura fallimentare, gli svantaggi per i creditori sociali.
In tal senso una recente Sentenza la Corte di Cassazione (n. 32654 del 2018).