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REATI FALLIMENTARI: Presupposti per l'esclusione della sussistenza di reati fallimentari come commessi dagli amministratori di una società fallita appartenente ad un gruppo

Qualora il fallimento riguardi una società appartenente ad un gruppo, la natura distrattiva o dissipativa di un'operazione posta in essere da un suo amministratore, di cui lo stesso sia chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 216 e 223, primo comma, L.F., può essere esclusa.

 

Può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, di cui la società apparentemente danneggiata possa avere o avrebbe potuto usufruire e di cui l'imputato è tenuto a fornire la prova, che abbiano o avrebbero potuto riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la fallita di quell'operazione, così da neutralizzare, ancor prima dell'apertura della procedura fallimentare, gli svantaggi per i creditori sociali.

 

In tal senso una recente Sentenza la Corte di Cassazione (n. 32654 del 2018).