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#PROCEDURE ESECUTIVE #ESPROPRIAZIONI: L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI IMPLICA IL ITISCONSORZIO NECESSARIO DEL TERZO PIGNORATO.

Il tema delle espropriazioni è un tema al quanto delicato, quanto in costante aggiornamento. Dunque è fondamentale, se non necessario, essere al corrente delle recenti pronunce fornite dalla Corte di Cassazione. Da ultimo, infatti, una attuale vicenda è stata sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità, in virtù del quale si conferma che nei giudizi di opposizione esecutiva, in tema di espropriazione presso terzi, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con sentenza del 20 luglio 2022, n. 22783, avvalorando l'orientamento espresso in precedenza (Cass. sezione III, ordinanza del 21 marzo 2022 n. 9000). Nello specifico, viene enunciato un importante principio di diritto: "nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art.543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario". Già in precedenza, difatti, la Corte aveva affermato che in teoria non sempre il terzo pignorato è stato ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il terzo pignorato a) possa essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della validità e congruità della forma di pignoramento adottata e b) che possa intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi abbia un interesse. Ebbene, con quest'ultima pronuncia, si è ampliato l'ambito di considerazione del terzo quale litisconsorte necessario, consolidandosi l'indirizzo in base al quale, nell'ipotesi in cui si disattenga tale disposizione, si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che impone l'annullamento della pronuncia emessa e conseguente remissione della causa al giudice di prime cure. Per meglio comprendere, la vicenda in esame aveva ad oggetto un'opposizione ad un'ordinanza di assegnazione delle somme ai creditori, versate dall'esecutato, in ragione del fatto che nell'intero giudizio mancava la partecipazione di un litisconsorte necessario, ovvero il debitore principale a garanzia dell'obbligazione del quale lo stesso ricorrente aveva concesso ipoteca sul proprio immobile, pignorato in suo danno. La Cassazione, pertanto, ritenendo fondato il motivo di ricorso, lo accoglieva e dichiarava la nullità dell'intero processo e conseguente rinvio al giudice di primo grado, in suo favore. Per tali ragioni bisogna prestare considerevole attenzione ai fini della tutela dei propri clienti, nonché di quei soggetti esposti a pignoramenti, al fine di migliorare e/o sgravitare le loro posizioni economiche.