Ancora una volta il nostro studio ottiene un risultato importante, per di più senza adire il Tribunale, il tutto realizzatosi mediante l'accoglimento da parte di Poste Italiane di un reclamo da noi patrocinato con esito positivo per i nostri clienti. L'oggetto della controversia è quello dei buoni fruttiferi postali; una materia che, effettivamente, è stata al centro di diatribe e condotte illegittime volte a non liquidare le somme spettanti ai clienti, specie per quei buoni emessi tra gli anni '80 e '90. Ebbene, nel caso di specie Poste Italiane emetteva in favore dei nostri clienti n. 4 buoni fruttiferi nell'ormai distante 1996 (serie AE con timbro serie R) riportanti la dicitura "a termine", con l'avvertimento che dalla mancata riscossione entro il termine di riferimento, il buono sarebbe divenuto infruttifero e l'avente diritto avrebbe potuto ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di cessazione della fruttuosità. I clienti, tuttavia, non provvedevano alla riscossione entro l'arco temporale previsto per la tipologia di buoni a termine, con la conseguenza di aver richiesto il rimborso "oltre termine"; difatti, si recavano solo dopo presso le poste per la riscossione dei suddetti, vedendosi negata tale possibilità in quanto i buoni risultavano essere già prescritti. Per tale ragione si rivolgevano al nostro studio e lamentando la questione. Dalla nostra analisi effettuata emergeva che i buoni anzidetti presentavano dei vizi formali intrinsechi agli stessi e per questo motivo venivano contestati mediante reclamo a Poste Italiane. Ordunque, il vizio formale risiedeva esattamente nell'aver effettuato un'erronea classificazione da parte dell'ente in quanto detti buoni venivano collocati nella tipologia "a termine" e non venivano considerati ordinari, con la conseguenza che a distanza di 25 anni dalla loro emissione risultavano scaduti. Dopo aver più volte espresso il disappunto sulla questione e confermato le più solide pronunce giurisprudenziali, si otteneva il riconoscimento da parte di Poste dell'aver effettuato una classificazione erronea mediante inequivocabile comunicazione: "i Buoni Fruttiferi Postali a termine serie AE riportanti il timbro della serie ordinaria R, vengono riconosciuti come Ordinari a tutti gli effetti. Pertanto procederemo alla trasformazione del buono in ordinario tramite duplicazione [...] e saranno inviate le disposizioni all'Ufficio Postale competente per la stampa del titolo". In virtù di tali ragioni i nostri clienti, di recente, si apprestavano a recarsi presso Poste Italiane per riscuotere i buoni in esame, non ancora scaduti e aventi durata di 30 anni, così come tutti quei buoni fruttiferi ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000. Per info: https://www.studiolegaledmg.it