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#PIGNORAMENTOIMMOBILIARE #CONVERSIONEPIGNORAMENTO: Come proteggersi da un pignoramento con l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare

La conversione del pignoramento si traduce nella concreta possibilità, prevista dal legislatore a beneficio del debitore esecutato, di domandare al Tribunale competente la sostituzione delle cose pignorate con una somma in denaro. Naturalmente tale somma dovrà comprendere le spese di esecuzione e soprattutto l'importo dovuto al creditore procedente. Specificatamente la conversione del pignoramento viene disciplinata ai sensi dell'art. 495 c.p.c. e può essere richiesta dal debitore nei modi e nei tempi disposti dal suddetto articolo. A tal proposito il comma 1 dell'art. 495 c.p.c. stabilisce chiaramente che l'istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore sino al momento in cui non sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato. La somma che il debitore dovrà versare nei confronti del creditore procedente, al fine di ottenere la conversione del pignoramento, sarà determinata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, dopo aver sentito le parti, in ordine all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei potenziali creditori intervenuti. L'effetto della conversione del pignoramento sarà quello di bloccare la procedura esecutiva, arrestandola, dando la possibilità al debitore esecutato di pagare, con una rateizzazione di quasi quattro anni, il debito contratto. Tanto più se si considera che in tal modo il debitore avrà la possibilità di conservare il proprio immobile pignorato. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/studio-legale.php