Studio Legale Bologna
051.355626      [javascript protected email address]

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NON E' POSSIBILE PIGNORARE LE SOMME AFFIDATE.

Come noto, l'affidamento in conto corrente è la somma (fido) che la banca mette a disposizione del cliente, previa approvazione da parte della banca, per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Il cliente utilizza tale somma solo per poter effettuare operazioni di importo maggiore del saldo disponibile ovvero il denaro effettivamente presente sul conto corrente e il fido copre esclusivamente l'importo non coperto dal saldo disponibile. Ebbene, in tema di pignoramenti, la giurisprudenza si è chiesta se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente affidato, con un saldo negativo al momento della notifica del pignoramento, ma integrato da successivi versamenti. La risposta è ad oggi pacifica e confermata peraltro da recentissima pronuncia della Cass. Civ., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 36066 e adeguatamente motivata, in conformità ai principi di diritto espressi in giusta sede di legittimità. Secondo tali principi, "in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 30/03/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020). Pertanto, il fido, dunque la somma "messa a disposizione del correntista" dalla banca, non può essere vincolato. Ciò in quanto le somme costituenti fido bancario non sono di proprietà del correntista; il pignoramento, dunque, può riguardare il solo eventuale saldo positivo del conto corrente e non il contrario. Pertanto, anche laddove dovessero affluire sul conto corrente affidato delle rimesse, le stesse non potranno essere pignorate, se le poste attive hanno solo ridotto lo scoperto bancario, ma non hanno portato il conto corrente ad un saldo positivo. Ordunque, i successivi versamenti affluiti sul conto corrente hanno solo carattere ripristinatorio della provvista, essendo meramente finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore. Ebbene, le singole rimesse non possono essere pignorate, con la conseguenza che il creditore procedente non può pignorare i singoli versamenti e beneficiare delle sole poste attive del debitore, trascurando quelle negative. Nell'eventualità in cui il saldo è sempre rimasto negativo, la Banca correttamente dichiara di non essere debitrice dell'esecutato; il creditore, in questi casi, non potrà avvalersi dell'istituto bancario e dovrà prendere in considerazione altri strumenti. Ciò il motivo per cui occorre affidarsi a dei professionisti del settore per far sì che possano orientare i clienti verso la soluzione più efficace ed efficiente.