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Studio Legale Di Maso

#PIGNORAMENTO INCAUTO DA PARTE DI ISTITUTO #BANCARIO: IL TRIBUNALE DI RIMINI SOSPENDE LA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE A SEGUITO DI NOSTRA OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO

Un altro risultato per il nostro studio: il Tribunale di Rimini in accoglimento del ricorso in opposizione relativo ad un pignoramento mobiliare promosso dal nostro studio, ritenendo sussistente il grave pregiudizio arrecato in capo il nostro assistito, ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare in essere per € 10.000,00, azionata illegittimamente da parte di un istituto bancario il quale aveva notificato il titolo esecutivo sebbene il nostro cliente avesse adempiuto mensilmente le rate convenute nel piano di rientro di durata quadriennale su cui l'Istituto Bancario fondava, ingiustificatamente, la propria esecuzione. La conseguenza era, oltre a richiedere temerariamente delle somme non dovute, anche la decadenza del beneficio del termine mensile dapprima pattuita in favore del cliente. Ma non è tutto: difatti, non solo l'Istituto di recupero credito dava inizio all'esecuzione ma lo faceva in carenza di legittimazione attiva, dal momento che la riscossione veniva effettuata in virtù di una asserita cessione di un portafoglio di crediti cartolarizzati, da una società di recupero crediti senza neppure produrre il contratto di avvenuta cessione che avrebbe permesso di effettuare un collegamento diretto tra l'esposizione debitoria del nostro assistito e l'intervenuta cessione di quel singolo credito. Ebbene, è molto frequente, in ragione di una pregressa esposizione debitoria pendente nei confronti di Società di recupero crediti, che il cliente debitore contragga con la banca o la società di recupero un accordo di ricognizione del debito (accordo transattivo). Tuttavia ciò non giustifica un comportamento temerario da parte dell'istituto, specie se, diligentemente, il debitore paga mensilmente quanto dovuto. Il prosieguo di tale procedura esecutiva avrebbe creato un grave pregiudizio nei confronti del nostro assistito in quanto si sarebbe visto bloccare 1/5 dello stipendio mensile percepito dall'ente presso cui svolge attività lavorativa; circostanza gravemente sfavorevole che tuttavia è stata arrestata grazie alla pronuncia in esame da parte del Giudice rispetto al nostro ricorso, dando voce alle nostre difese. Per info: https://www.studiolegaledmg.it