All'Ente della Riscossione la Legge consente di effettuare il c.d. "pignoramento esattoriale" direttamente, ma nel rispetto di termini ben precisi e di determinate procedure. Nello specifico, il pignoramento esattoriale compiuto su beni mobili o immobili diviene inefficace se dall'inizio dell'esecuzione siano trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (art. 53 d.p.r. n. 602/73), ossia il primo tentativo di vendita.
Segnatamente: "il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede, entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione".
Tale inefficacia può essere fatta valere in giudizio dinanzi al Giudice dell'Esecuzione competente attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 C.p.c., dove si richiederà al Giudicante di dichiarare l'intervenuta inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Tra gli altri motivi di opposizione agli atti esecutivi rientrano anche:
- la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50 d.p.r. 602/73);
- l'inefficacia dell'avviso di cui sopra e la conseguente nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento se questo viene azionato dopo 180 giorni dalla data di notifica dell'avviso;
- l'improcedibilità del pignoramento se azionato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50 d.p.r. 602/73).