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ORDINE DI ESIBIZIONE AVANZATO DAL CLIENTE NEI CONFRONTI DELLE BANCHE: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA IN MERITO AGLI ESTRATTI CONTI.

La materia bancaria è sicuramente una materia dai tratti arzigogolati che necessita di attenti approfondimenti; non a caso la Suprema Corte è spesso chiamata a pronunciarsi in merito ad aspetti controversi ma di particolare interesse. Difatti, la Corte di Cassazione, sezione I civile, con novella sentenza 8 giugno - 13 settembre 2021, n. 24641 è stata chiamata in merito alla disciplina dell'art 119 comma 4 TUB sull'ordine di esibizione che grava in capo alla banca nei confronti del cliente che richiede documentazione bancaria in merito ai contratti con essa stipulati. In particolare la richiesta effettuata dal cliente ha natura di diritto sostanziale e in quanto tale non occorre che il cliente motivi la richiesta con riguardo all'utilizzo che egli debba farne, punto peraltro già chiarito dalla Cassazione con sentenza del 1999 e poi del 2007; tuttavia in tal odierno contesto si vuole focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico, evidenziando anzitutto parte del testo dell'art. 119.4 TUB che riguarda la questione in esame: il soggetto legittimato ha "diritto di ottenere [...] copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Ordunque, è legittima la richiesta da parte del cliente di documentazione relativa non a singole operazioni ma di estratti di conto corrente? Questa la questione al centro del dibattito della Cassazione. Al comma 1 del medesimo articolo si fa riferimento alla definizione di "estratto conto" quale "comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto"; inoltre al comma 2 si esplicita che "per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità" annuale, semestrale, trimestrale o mensile, per cui con sistematicità il cliente diviene de plano in possesso degli estratti. Ad ogni modo, la Cassazione specifica che il comma 4 dell'articolo suindicato si riferisca implicitamente anche al rilascio degli estratti conti nel caso in cui il cliente ne faccia richiesta, indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. Da tale assunto ne deriva che il cliente non ha l'onere di conservare gli estratti conti forniti con periodicità del decennio anteriore, potendo in qualsiasi momento fare richiesta alla banca la quale è tenuta a fornire il servizio. Ma non è tutto: tale disposizione possiede un rilievo ulteriore in quanto consente di ottenere la consegna della documentazione non soltanto dal cliente bensì anche da altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo del cliente, ad esempio il curatore fallimentare, l'erede, o l'eventuale fideiussore. Inoltre tale diritto può essere fatto valere anche in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., ma a "condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse". Semplificando: l'obbligazione di cui al secondo comma relativa agli estratti conto periodici sorge con la stipulazione del contratto che ne regola tempi, cadenza e modi; l'obbligazione di cui al quarto comma relativa agli estratti conto degli ultimi dieci anni sorge dal contratto ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta in quanto rientrante nelle sue facoltà; l'obbligazione del rilascio degli estratti conti in sede giudiziale può aver seguito se e solo se detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca ma questa non abbia adempiuto. Data la complessità della disciplina in costante aggiornamento cui fanno seguito numerose pronunce della Suprema Corte, è importante affidarsi a professionisti del settore, al fine di far fronte alle eventuali resistenze opposte dalle banche.