Studio Legale Bologna
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#NUOVOSOVRAINDEBITAMENTO #DEBITI: Con le nuove procedure da sovraindebitamento è più facile liberarsi dai debiti

L'esperienza pluridecennale acquisita dal nostro studio ci ha permesso di capire che spesso la mole di debiti accumulata, sia per le persone fisiche sia per le PMI, impedisce ai predetti di risollevarsi. In realtà esiste però dal 2012 una normativa identificabile nella l. 3/2012 mediante la quale è possibile ridurre i propri debiti e conseguentemente le singole difficoltà economiche. Recentemente il D.L. "Ristori" è intervenuto sulla materia introducendo delle novità fondamentali. Sostanzialmente, oltre alle novità elencate nei giorni precedenti, vanno segnalate le procedure familiari, mediante le quali i componenti della stessa famiglia (compresi il coniuge ed i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76) potranno presentare un'unica procedura di composizione della crisi, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. A ciò si aggiunga che, in questi casi, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Dall'altra parte nel piano del consumatore sarà introdotta la possibilità di falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In altri casi invece sarà consentito ai consumatori e agli esercenti di attività aziendali la proposizione di piani o accordi che prevedano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell'esercizio dell'impresa. Ne consegue che in presenza di autorizzazione del giudice potrà essere eseguito anche il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto al momento della presentazione della proposta. Ma la novità più importante riguarda "Il debitore incapiente" ossia colui che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, in quanto lo stesso potrà accedere all'esdebitazione solo per una volta nella vita. In particolare, l'esdebitazione potrà essere riconosciuta prevedendo l'obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice, laddove sopraggiungono in futuro le condizioni per un soddisfacimento dei creditori almeno nella misura del dieci per cento. Infine non va sottaciuto che in sede di omologa saranno limitate le possibilità di opposizione da parte dei creditori unitamente all'Amministrazione finanziaria nei seguenti casi: 1) i creditori non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore (in violazione dell'art. 124 bis TUB); 2) dell'Amministrazione finanziaria qualora la sua adesione sia fondamentale per il raggiungimento delle maggioranze necessarie; quando sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Oggi è più facile ottenere il risanamento dei propri debiti e pertanto, a tal fine risulta fondamentale rivolgersi a professionisti esperti del settore.