Nei nostri precedenti articoli abbiamo ampiamente parlato della conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la ormai nota Sentenza 41994/2021. "Sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall'ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia". In particolare, si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ovvero di quelle che prevedono a favore dell'Istituto di credito la reviviscenza della garanzia dopo l'estinzione del debito principale, di quelle che introducono la deroga ai termini di cui all'art. 1957 C.c. ed infine di quelle che estendono la garanzia della banca agli obblighi ulteriori e diversi a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore. La differenza tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica attiene sostanzialmente al fatto che la prima viene sottoscritta per tutti i rapporti bancari, anche futuri, mentre la seconda si riferisce ad uno specifico affare tra cliente e banca. Nonostante la sentenza sopra enunciata tratti di una fattispecie riferibile ad una fideiussione omnibus, numerosi Tribunali, negli anni precedenti alla pronuncia, si sono orientati nel ritenere nulle le siffatte clausole anche se contenute in fideiussioni specifiche. Infatti, anche le fideiussioni specifiche sono, quasi tutte, conformi allo schema ABI, e pertanto sono da ritenersi anch'esse contrarie alla normativa Antitrust. A tal fine si cita, tra tutte, Corte d'Appello Roma Sentenza 24 maggio 2021, la quale enunciava che "Sono integralmente nulle le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI del 2003 vietato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005". E così recentemente anche il Tribunale di Spoleto, dove è stata sospesa la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo sebbene la fideiussione depositata in atti dall'opposta fosse una fideiussione specifica. Il Giudice, infatti, riteneva di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto "..sebbene la fideiussione depositata in atti dall'opposta fosse una fideiussione specifica" essendo "incerta l'applicazione anche alla fideiussione specifica dei principi di recente espressi dalle ss.uu. in punto di nullità della fideiussione contenente clausole conformi al modello abi". Interessanti pronunce alla luce delle quali è ben possibile sostenere in giudizio la nullità integrale e non parziale delle fideiussioni specifiche. Per info: https://www.studiolegaledmg.it