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NULLITA' NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO CARTELLA ESATTORIALE IN ASSENZA DI RICEVUTA DI RITORNO PER MOMENTANEA IRREPERIBILITA' DEL CONTRIBUENTE

La nuova pronuncia delle Sezioni Unite con sentenza n. 10012 del 15/04/21 potrebbe avere delle ripercussioni decisive sui giudizi in corso: in particolare essa si è espressa in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale ai sensi della L.890/1982, presupponendo, di fatto, un controllo circa il deposito agli atti sia della ricevuta della spedizione della raccomandata sia la cartolina di ritorno. Dunque è prioritario divenire con celerità a conoscenza degli aggiornamenti della giurisprudenza prevalente, per evitare di cadere in errore, soprattutto ove siano presenti orientamenti contrastanti. Il nodo della questione è il seguente: come provare il perfezionamento di una procedura di notifica di un atto impositivo in caso di momentanea irreperibilità del destinatario? La sentenza in questione sorge dall'impugnazione di una cartella esattoriale considerata illegittima poiché non preceduta dai relativi avvisi di accertamento con la conseguenza che le notifiche erano state regolarmente spedite tramite il servizio postale ma non erano mai state consegnate al destinatario/contribuente, in quel momento assente. Come da prassi, gli avvisi sono poi stati depositati presso l'ufficio postale e sull'avviso di ricevimento l'agente delle Poste ha annotato di avere spedito la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito. Ma risulta bastante la prova della spedizione della raccomandata informativa (chiamata CAD) o è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata che ne prova la consegna e, dunque, l'effettiva conoscenza piuttosto che la sola conoscibilità? La Cassazione, a fronte degli ordinamenti contrastanti, si è interrogata circa la necessarietà e la sufficienza della prassi del caso in questione per dimostrare il perfezionamento della notifica. Secondo un precedente orientamento ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale diretta in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD. La lettura data in opposizione alla precedente, peraltro affermatasi a partire dall'ordinanza n. 5077/2019, ritiene invece che per considerare perfezionata la procedura di notificazione sia necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD e a tal fine il notificante ha l'onere della produzione del relativo avviso di ricevimento ai fini della prova. Per superare l'impasse definitivamente, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione decide di rimettere la questione alle Sezioni Unite le quali rispondono con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 che statuiscono il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima", a conferma del secondo orientamento, con la netta conseguenza che, se un soggetto non è a conoscenza della notifica di un atto perché momentaneamente assente, non ci sono le ricevute di ritorno e quindi la notifica è nulla.