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#NULLITA' #FIDEIUSSIONIABI : Ribadita la nullità assoluta delle fideiussioni redatte sullo schema A.B.I.

Il Tribunale di Trapani, mediante la pronuncia del 02.07.2020, ha ribadito la nullità delle fideiussioni redatte su schema ABI con l'effetto di accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte convenuta . Specificatamente la decisione succitata ha evidenziato, ancora una volta in maniera positiva, la competenza del Tribunale Ordinario in quanto " mette conto evidenziare come vada esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice dell'opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta", riprendendo quanto asserito recentemente sia dal Tribunale di Imperia con la sentenza n. 238/2020 sia dal Tribunale di Catanzaro, Sez. II, il 5.03.2020. Inoltre, allo stesso modo, è stata confermato il potere da parte del giudice di "ricavare d'ufficio elementi utili al giudizio", come nel caso dello schema ABI sanzionato dall'antitrust, in caso di mancata produzione dello stesso in quanto è stato chiarito nella pronuncia de quo che " Giova ricordare come la Suprema Corte abbia già chiarito che in rispondenza al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., tenuto conto del fatto che gli stessi ben potrebbero essere acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c.". In egual misura è stata affrontata la nullità delle fideiussioni chiarendo che "la questione della nullità fideiussione redatte su modello uniforme ABI, sia stata recentemente affrontata dalla giuridsprudenza di legittimità, che all'esito di una disamina particolarmnete puntuale, ne ha riconosciuto l'invalidità (cfr. Cass. n. 29810 del 12/12/2017; Cass. n. 13846 del 22/05/2019; Cass. n. 18176 del 05.07.2019). La nullità del contratto si basa sull'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto cosiddetto "a valle" costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Infatti, tale contratto, oltre ad estrinsecare l'intesa, la attua: come è stato spiegato, la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella "di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni funzione di copertura formale dei comportamenti a valle" (Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207). Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell'intesa, costituisce quindi un tassello di un'operazione economica, globalmente considerata, che è vietata dalla legge; manifesta quindi un disvalore che è espresso chiaramente dalla norma imperativa che vieta le intese. E tanto basta, in ossequio al principio di effettività della tutela, richiesto dal diritto europeo, per ritenere che l'accordo a valle violi direttamente la norma imperativa. Ciò posto, per quanto d'interesse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale si apprezza sulla scorta del provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2 che si assumessero essere poste in atto dagli istituti di credito. Segnatamente, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia (emesso previo parere dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO) era disposto: "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)" . Dal canto suo il giudice, sostenendo la nullità assoluta dei contratti di fideiussione, continuava nella propria disamina asserendo che nel caso di specie non poteva ritenersi condivisibile la tesi prospettata ex adeverso – in via subordinata – attinete alla nullità parziale delle clausole menzionate rispondenti allo schema ABI poiché "l'art. 1419 c.c. stabilisce che . Ora, che possa effettivamente invocarsi la disciplina della nullità parziale nel caso che ci occupa pare francamente difficile da sostenere. Ed invero, in senso contrario a tale posizione si sono schierate diverse pronunce di merito, secondo le quali, non potendosi ricostruire la "volontà del fideiussore", dal momento che le parti dell'intesa a "monte" non coincidono con quelle che negoziano il contratto a "valle", deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale, sostenendosi come da violazioni gravi come quelle di cui si discute non possa che derivare una nullità dell'intero contratto (Trib. Salerno, 23 agosto 2018; si veda altresì App. Roma, Ord., 26 luglio 2018; App. Firenze, Ord., 18 luglio 2018, App. Bari, 21 marzo 2018, n. 526.). In definitiva deve ritenersi la nullità delle suindicate fideiussioni". Per questi motivi al fine di eccepire la nullità "della propria fideiussione omnibus,"in quanto redatta su modello ABI, risulta fondamentale esperire una previa analisi esplorativa del testo contrattuale. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/