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#MUTUOFONDIARIO #NULLITA': I mutui con la clausola di deposito cauzionale o stipulati per appianare una pregressa esposizione debitoria sono nulli e per tanto non idonei titoli esecutivi

La recentissima Sentenza emanata dal Tribunale di Pescara, riprendendo il granitico orientamento giuridico statuito dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che è da considerarsi nullo e non è idoneo titolo esecutivo il contratto di mutuo" pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, la somma mutuata è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di vari adempimenti gravanti sul mutuatario. Ciò in virtù del fatto che un siffatto contratto di mutuo risulta sostanzialmente privo della "traditio" e si presenta pertanto come un "mutuo condizionato" poiché non immette il mutuatario nella immediata disponibilità delle somme – che in concreto non possono essere utilizzate – inibendo il passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, un passaggio imprescindibile affinché possa essere ritenuto idoneo a provare l'esistenza attuale di una obbligazione di denaro e, quindi, affinché possa elevarsi a rango di titolo esecutivo. Ne consegue che è da considerarsi nullo, ai sensi degli artt. 1418 e 1325 cc., il mutuo contratto al fine di ripianare posizioni debitorie pregresse, in quanto è da ritenersi privo di causa in concreto con l'effetto di risultare un titolo esecutivo inidoneo. In altre parole, in forza delle accertate nullità, tali mutui non possono ritenersi idonei ad "avviare" l'esecuzione forzata e, pertanto, dovrà intervenire la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e la conseguente liberazione degli immobili dalle rispettive ipoteche. Per questi motivi laddove sia stato stipulato un mutuo per ripianare i propri debiti o quelli di un proprio parente o, semplicemente, nel contratto ci sia traccia della clausola di deposito cauzionale, si potrà agire in giudizio al fine di far valere la nullità del contratto di mutuo o altresì allo scopo di bloccare ed inibire la procedura esecutiva in essere salvando i beni immobili mobili del presunto debitore esecutato