I c.d. Modelli DM 10 sono modelli attestanti le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti ed il pagamento degli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, il cui omesso versamento costituisce reato ai sensi dell'art. 2 d.l. 463/1983 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638) ed è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Trattasi di un illecito omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro, per la cui punibilità, però, devono essere superate determinate soglie: se il datore di lavoro provvede a versare quanto dovuto nel termine di "tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione" la punibilità è esclusa, così come se l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. Su quest'ultimo aspetto va segnalato che, a seguito decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 modificativo del comma 1-bis del predetto articolo, se il datore di lavoro omette di versare all'ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153) per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l'importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all'INPS è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro integra l'illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro. E' fondamentale, pertanto, in casi simili, intervenire immediatamente con il supporto di un difensore competente in materia, che possa predisporre la migliore strategia difensiva al fine di evitare che la condotta contestata possa assumere rilevanza penale.