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#LIBERAZIONEDEBITORE #DECRETOINGIUNTIVONULLO: La mancata produzione del contratto di cessione del credito determina la revoca del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la liberazione del debitore.

La recentissima Ordinanza emanata dal Tribunale di Milano, il 2 ottobre 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato le pretese creditorie che gravano il debitore opponente, stante , "l'omessa produzione di contratto di cessione del credito" - da parte del creditore - che vale a dimostrare la titolarità del credito qualora quest'ultimo sia stato acquisito in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione. Dettagliatamente la suddetta decisione trova sfogo a valle di un procedimento incardinato innanzi all'Ill.mo Tribunale di Milano, mediante opposizione all'atto di ingiunzione notificato al debitore, emesso in seguito a presunti omessi pagamenti inerenti un contratto di finanziamento bancario. Tuttavia la Banca dopo aver risolto il rapporto con il cliente decideva di cedere, a sua volta, il credito che aveva nei confronti del debitore, a beneficio di una società cd di "recupero crediti". Eppure qualora sia avvenuta la cessione del "proprio" credito, verosimilmente il debitore potrà eccepire la revoca del decreto ingiuntivo, laddove parte creditrice abbia omesso di produrre in giudizio il contratto di cessione del credito, poiché trattasi dell'unico documento idoneo a dimostrare - in una vicenda di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B.- che alla creditrice sia stato trasferito anche lo specifico rapporto oggetto di giudizio. Per questi motivi risulta imprescindibile l'analisi della propria posizione giudiziaria al fine di poter inibire anzitempo l'avvio della fase esecutiva sui propri beni immobiliari o mobiliari.