La dottrina ha riconosciuto ben due sottocategorie all'interno del leasing finanziario ossia il leasing traslativo e di godimento. In particolare il leasing traslativo trasferisce nei confronti dell'utilizzatore il godimento di un bene che, al termine del contratto stesso, deterrà ancora un apprezzabile valore economico sul mercato. Ebbene nel caso in cui la risoluzione del contratto di leasing abbia luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore al rapporto de quo potrà applicarsi in via analogica la disciplina relativa all'art. 1526 c.c. operante in materia di vendita a rate con riserva di proprietà. Ne consegue che, in tal caso, il concedente dovrà restituire all'utilizzatore le rate riscosse, fatto salvo il suo diritto ad ottenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. In realtà la letteratura giuridica in materia ha ribadito in diverse occasioni che la trattenuta dei canoni corrisposti, effettuata dal concedente a discapito dell'utilizzatore, costituisca già un equo risarcimento, senza null'altro a pretendere. (Cass. 2920/2018). Ne deriva che il concedente mantenendo la proprietà del bene e trattenendo i canoni già versati dall'utilizzatore non potrà chiedere allo stesso nient'altro con l'effetto che la richiesta di ulteriori compensi e dei canoni pattuiti fino alla scadenza del contratto dovrà ritenersi illegittima. Pertanto alla luce di quanto dedotto l'analisi esplorativa sul proprio contratto di leasing può rivelarsi fondamentale al fine di far valere le proprie ragioni neutralizzando le pretese del concedente. A tal proposito non va sottaciuto che lo Studio Legale ha risolto con successo diversi contenziosi afferenti alla tematica dei leasing finanziari e di godimento.