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#L'OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI PRODUCE LA NULLITA' DELL'IPOTECA

Con Ordinanza N. 13314 del 18/05/2021 i Giudici di Piazza Cavour, hanno confermato un principio in materia di riscossione dei tributi da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in merito alla mancata notifica delle cartelle esattoriali con conseguente ricaduta sugli atti successivi. Nel caso di specie, un contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sulla base della mancata notifica dell'atto prodromico, ossia la cartella esattoriale. Infatti, secondo lo stesso ricorrente, Agenzia delle Entrate – Riscossione non aveva comprovato l'idoneità della notifica effettuata, ma aveva solo depositato una relata di notifica dalla quale si evinceva che in assenza del destinatario si era proceduto solo all'affissione del plico alla casa comunale. Ma in ordine a tale ricorso, sia la Commissione Tributaria Provinciale, che quella Regionale hanno ritenuto non rilevante tale eccezione sollevata, in quanto la parte non aveva contestualmente impugnato la cartella esattoriale e neanche le somme iscritte a ruolo; e per questo motivo il contribuente ricorreva in Cassazione per far valere le sue ragioni di diritto deducendo ben tre motivi. Sulla base di queste ragioni, la Corte di Cassazione ha messo subito in chiaro le cose dicendo che sul punto di diritto c'é già un consolidato orientamento nella Giurisprudenza di Legittimità. Ad esempio viene citata la pronuncia N. 16412/2007 pronunciata a Sezioni Unite con cui si evince il seguente principio: "Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. Pertanto, la Corte enunciando i precedenti giurisprudenziali arriva a statuire le seguenti parole: "nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico presupposta e, in caso positivo, . Di fatto, la Corte in base al principio ormai consolidato della nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza notifica dell'atto presupposto, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, Ciò conferma, ancora una volta, come in materia di accertamento tributario è opportuno affidarsi ad esperti del settore, al fine di portare avanti le proprie pretese e trovare la giusta strada per il loro accoglimento.