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L'AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI BANCARI DA MUTUO IPOTECARIO: LA DECISIONE CARDINE DEL TRIBUNALE DI VICENZA.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, le Banche rientrano tra i principali creditori che cercano soddisfazione nel fallimento. Con specifico riferimento all'ammissione al passivo per crediti derivanti da contratti di mutuo, lo scorso maggio, il Tribunale di Vicenza in composizione Collegiale ha accolto e sostenuto un principio di diritto che lo Studio legale Di Maso, oramai da anni, segue e sostiene innanzi ai Tribunali. Nel caso di specie, la Banca opponente era stata esclusa dallo stato passivo del fallimento dei crediti derivanti da due contratti di mutuo ipotecario e con ricorso ex art. 98 l.f. contestava tale esclusione ritenendo l'idoneità di tali fatti a determinare la nullità dei contratti. Ebbene, il Tribunale ha respinto le eccezioni mosse dall'opponente, sposando la tesi sostenuta dalla Curatela secondo la quale i due contratti di mutuo ipotecario risultavano nulli per contrarietà a norme penali, alla luce del principio – affermato nella pronuncia n. 16706/2020 della Corte di Cassazione - secondo la quale si verifica la nullità contrattuale per violazione di una norma penale allorquando la stipulazione di un tale contratto integri un reato. Pertanto, può essere viziato di nullità, il contratto di mutuo volto al finanziamento di un'impresa in dissesto, tale da ritardare l'iter di fallimento ed aggravare l'insolvenza della stessa. Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che il divieto di aggravamento dell'insolvenza si applica a maggior ragione nel caso in cui il finanziamento non sia direttamente volto all'impresa decotta, ma sia effettuato in favore di soggetto diverso con l'accordo che lo stesso lo utilizzi per far fronte all'esposizione debitoria dell'impresa già insolvente, integrando un'ipotesi di bancarotta, che rende nulli i contratti ed esclude la ripetibilità delle prestazioni effettuate per contrarietà al buon costume. Fondamentale tale pronuncia che ha statuito due principi importantissimi – già da tempo sostenuti dal nostro Studio legale - in tema di nullità dei contratti di mutuo perché integrante un'ipotesi di reato ed irripetibilità delle prestazioni effettuate in esecuzioni di essi, in quanto contrarie al buon costume in senso economico.