Studio Legale Bologna
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IL REATO DI BANCAROTTA: L'IRRILEVANZA, AI FINI PENALI, DELLA MALA GESTIONE AZIENDALE

A differenza degli ordinamenti giuridici anglosassoni, in cui le procedura concorsuali rappresentano una garanzia per il fallito, la tradizione giuridica continentale – ed in particolare quella italiana - prevede un assetto normativo fallimentare particolarmente gravoso, che spesso sfocia nell'accertamento e riconoscimento di ipotesi di reato. In particolare, il diritto penale fallimentare prevede che l'imprenditore che ponga in essere comportamenti illeciti con lo specifico intento di dissimulare le proprie disponibilità economiche e sottrarle alla disponibilità dei creditori commette il reato di bancarotta. La legge fallimentare ne distingue due diverse tipologie: la bancarotta semplice (art. 217 L.F.) e quella fraudolenta (art. 216 L.F.). Il primo è un reato colposo che si configura ogni qualvolta un soggetto con colpa ponga in essere la condotta illecita sopra descritta; la seconda, invece, necessita dell'elemento soggettivo del dolo e può assumere forme diverse in relazione all'illecito commesso. In altre parole, condizione necessaria affinché un imprenditore sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta è che, al termine del procedimento penale volto all'accertamento dei fatti contestati, emerga la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua intenzionalità e consapevole volontà di creare un pregiudizio ai creditori. Non è raro che la Procura contesti il reato di bancarotta fraudolenta in ipotesi di mera mala gestio aziendale; in simili ipotesi, il nostro Studio, specializzato in diritto fallimentare, ha ottenuto nel corso degli anni diverse pronunce assolutorie a favore di imprenditori che avessero gestito in maniera inefficace l'impresa, senza però mai porre in essere condotte dolose. La tesi da noi sempre sostenuta è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 118 del 05/01/2022, ha enunciato il principio secondo cui affinché vi sia bancarotta non basta la mala gestio dell'impresa poi dichiarata fallita: vanno dimostrate condotte specifiche dolose volte a ritardare il fallimento o ad arrecare pregiudizio ai creditori.