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#Fideiussioni-Omnibus e normativa antitrust: Nulla la clausola che deroga all'art. 1957 c.c.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1336/2021 del 17 novembre 2021 affronta l'annoso tema delle fideiussioni omnibus. Tale sentenza, anzitutto, richiama quanto recentemente asserito dalla Cassazione, secondo cui "sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall'ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia" ed inoltre, mette in rilievo le condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposte proprio dall'ABI. Si rammenta che l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) è un'associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono quasi tutte le banche del nostro Paese. Tra le varie attività, l'ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela. Nello specifico, una clausola conforme a tale schema comporta la rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c. secondo cui vi è la liberazione del fideiussione se il creditore non ha agito nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Ebbene, tale pattuizione è stata dichiarata contraria alla normativa antitrust con un provvedimento della Banca d'Italia. Poiché lo schema ABI si pone in contrasto con la normativa antitrust, sussegue, dunque, l'operatività dell'art. 1957 c.c. Pertanto, il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che "il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". Nella fattispecie su cui è stato chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Reggio Emilia, il creditore (la banca) non ha provato di aver agito in tal senso e, quindi, l'obbligazione fideiussoria si è estinta. In effetti, tale tematica si pone in stretto collegamento con la già disaminata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30/12/2021 (Cass. S.U. 41994/2021), queste chiamate ad esprimersi altresì sul tema della nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus, basati sullo schema predisposto dall'ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust. Occorre dunque affidarsi a dei professionisti del settore, predisposti a dediti e approfonditi studi, in linea con gli aggiornamenti molteplici e continui, per evitare, prevenire e risolvere gli errori che si possono verificare.