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#FIDEIUSSIONIABI #NULLITA': Il Trbunale di Treviso confermente l'attuale orientamento: nullità delle fideiussioni redatte su schema ABI e liberazione del fideiussore ex. art. 1957 c.c.

La recente sentenza emanta dal Tribunale di Treviso conferma il recente orientamente positivo formatosi a favore del fideiussore vincolato come garanete di una fideiussione ABI. Dettagliatamente contratti di fideiussione omnibus conclusi dalla banca sono considerati nulli qualora contengano clausole riproduttive delle condizioni generali ex artt. 2, 6 e 8, racchiuse nello schema negoziale predisposto dall'ABI e censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'art. 2, l. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust). Infatti a tal proprosito il Tribunale adito stabilisce che " si tratta di uno schema chiaramente espressivo dell'intesa proibita dall'art. 2 della legge antitrust ed il provvedimento della Banca d'Italia , possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale". Dall'altra parte veniva stabilito che la clausola di deroga al termine ex art. 1957 cc, che sia identica alla condizione generale ex art. 6 dello schema," è nulla per illiceità dell'oggetto". Lìaspetto rilevante è che la nullità comporta l'estinzione della fideiussione qualora il creditore non abbia agito giudizialmente contro il debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 cc. .Per questi motivi l'analisi della fideiussione stipulta può rivealrsi fondamentale laddove il desiderio sia quello di liberarsi dagli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di una garanzia. Magari sono già decorsi i termini ex 1957 c.c. ad insaputa del fideiussore il quale si considera ancora obbligato e invece non lo è.