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#FIDEIUSSIONIABI #DECRETOINGIUNTIVO: La nullità della Fideiussione ABI blocca la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della Banca salvando i beni del debitore

La recentissima Ordinanza del 29 ottobre 2020 emanata dal Tribunale di Salerno conferma l'attuale trend formatosi in giurisprudenza, a benefecio del consumatore ossia in molti casi del debitore, inerente alla nullità delle fideiussioni redatte sullo schema ABI. Nel caso di specie l'istituto di credito ha escusso il fideiussore ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. Per cui " Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale(1), purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" . Per tale ragione il Giudice, accertata la natura ABI della fideiussione, la quale illegittimamente agisce in deroga all'art. 1957 c.c., ha negato alla Banca la provvisioria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto, precludendo alla stessa l'avvio della procedura esecutiva, salvando i beni mobili e immobili del debitore, dagli effetti della procedura esecutiva. Ne consegue che l'analisi condotta sul proprio contratto di fideiussione può rivelarsi determinante al fine di liberare colui che ha prestato una garazia economicamente importante dallo stesso vincolo fideiussorio cui probabilmente risulta illegittimamente obbligato.