1) Siete oggetto di procedure esecutive iniziate in virtù di decreto ingiuntivo non opposto, oppure opposto ma con esito infelice? ݐϰݐΰݐӰݐİݐӰݐ İݐ0ݐͰݐ°ݐΰݐѰݐ 0ݐΰݐϰݐϰݐΰݐѰݐհݐ - Ȱݐ İݐŰݐ0ݐ ѰݐҰݐΰݐҰݐϰݐİݐͰݐðݐİݐѰݐ İݐ'˰ݐİݐҰݐİݐ°ݐݐٰݐȰݐΰݐͰݐ - se non lo avete fatto prima, contro tutte quelle clausole c.d. abusive o vessatorie che non risultino in atti essere mai state esaminate prima dai Giudici (es.: fideiussioni conformi allo schema ABI vietato). 2) Siete stati già escussi ed avete perso gli immobili in aste giudiziarie? İݐϰݐΰݐӰݐİݐӰݐ İݐ°ݐǰݐȰݐİݐðݐİݐѰݐ İݐȰݐͰݐðݐȰݐİݐӰݐѰݐ ΰݐ ȰݐѰݐȰݐ°ݐ0ݐհݐ0ݐӰݐ Ȱݐðݐ0ݐ˰ݐ˰ݐ İݐհݐİݐͰݐðݐȰݐӰݐ İݐưݐȰݐݐðݐȰݐٰݐȰݐ0ݐѰݐȰݐ ed il risarcimento di tutti i danni: sono soldi VOSTRI che attendono solo di esservi restituiti. È questa la epocale portata della sentenza emessa nello scorso 17 maggio dalla Corte di Giustizia della Unione Europea. Attenzione: la condizione richiesta è che il fideiussore possa essere qualificato come Consumatore, ovvero: 1) È un privato o un professionista (anche imprenditore o lavoratore autonomo), che ha sottoscritto la fideiussione per un altro soggetto privato (es: il papà, medico, che garantisce i rapporti bancari del figlio); 2) È un privato che non sia socio (ma se la partecipazione sociale è minima, va considerato Consumatore) né amministratore della società per la quale ha prestato la garanzia, o un professionista che svolga un'attività non attinente con quella svolta dalla società medesima (es. papà commercialista che garantisce la società immobiliare fondata dal figlio). Non importa che la fideiussione sia omnibus o specifica: sta a noi avvocati mettere in evidenza come e cosa eccepire. Inoltre possono essere fatte valere tutte le tutele previste dal Codice del Consumo İݐ˰ݐ ڰݐ˰ݐ°ݐϰݐȰݐŰݐΰݐӰݐ°ݐȰݐǰݐ ްݐݰݐްݐ °ݐŰݐ°ݐݰݐްݐ°ݐΰݐ̰ݐ̰ݐȰݐ˰ݐ °ݐތ 0ݐڰݐɰݐɰݐްݐǰݐ ڰݐ°ݐǰݐ°ݐӰݐ°ݐڰݐͰݐ.