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#FIDEIUSSIONECONSUMATORE #SOSPENSIONE: Il fideiussore consumatore può ottenere la sospensione del procedimento esecutivo anche nell'ipotesi in cui non abbia esperito preventiva opposizione al decreto ingiuntivo

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante la Sentenza del 17 maggio 2022 riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ha disposto che "non è la definitività del decreto ingiuntivo ad inibire la tutela dei diritti del consumatore". In altre parole siffatto principio di diritto consente al fideiussore consumatore – che non aveva esperito opportuna opposizione all'ingiunzione di pagamento in termini – potrà contestare al Giudice esecutivo: a) la nullità della garanzia poiché conforme al modulo ABI al fine di liberarsi dal vincolo verso il creditore. L'aspetto rilevante è che il debitore "consumatore" esecutato sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto - che sta subendo un'esecuzione - potrà paralizzarla. Viceversa qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all'asta il Consumatore avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Tanto è stato confermato dalla recentissima Ordinanza del Tribunale di Udine – emanata il 22 giugno 2022 – a mezzo della quale è stato sospeso un procedimento esecutivo incardinato contro un debitore "consumatore" - in seguito ad un decreto ingiuntivo emanato sulla base di una garanzia fideiussoria.