Gli assistiti dello Studio Legale Di Maso - avevano sottoscritto una fideiussione ABI - molto tempo fa - a favore di una società operante nel settore immobiliare di cui gli stessi erano soci. Sulla base delle predette circostanze di fatto - qualche mese fa - sono stati raggiunti dalla notifica di un'ingiunzione di pagamento di trecentomila euro - in ordine alla quale erano solidalmente responsabili. Tuttavia grazie all'opposizione esperita è stata dimostrata l'illiceità dell'ingiunzione - essendo stata emessa senza tener conto dell'abusività delle clausole fideiussorie - secondo i recenti principi espressi dalla Sentenza della Suprema Corte n. 9478 del 2023 - l'applicabilità della disciplina consumeristica al caso di specie nonostante si trattasse di soci attivi all'interno della società garantita. Ricostruiti in tal modo i fatti in diritto - il Giudice designato sospendeva l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento sulla base del medesimo assunto " Ritenuto che le argomentazioni svolte nell'atto di opposizione, supportate dalla giurisprudenza allegata e dalla documentazione prodotta, costituiscono gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., effettuato un bilanciamento tra il danno che l'esecuzione potrebbe cagionare all'opponente e il grado di plausibilità dell'opposizione, dispone la sospensione dell'esecuzione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto". Così facendo il debitore potrà affrontare la prosecuzione del procedimento - sino ad emissione della sentenza - senza che i suoi beni mobiliari ed immobiliari possano essere aggrediti dal creditore. Quanto è prova della manifesta competenza maturata dallo studio in materia di diritto bancario e consumeristico a favore delle persone fisiche e dei soci garanti in determinate società, porta ad ottenere risultati importanti. Per info: https://www.studiolegaledmg.it