Il Tribunale di Rimini, accogliendo la tesi sostenuta dall'Avv. Emanuele Di Maso, ha rigettato l'istanza di fallimento avanzata da un creditore nei confronti di una società in liquidazione.
In conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 07/03/2014 n. 5402), lo Studio Legale sosteneva che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, al fine dell'applicazione dell'art. 5 legge Fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività e dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece accade per la società in piena attività, di credito e di risorse e quindi di liquidità necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
Pertanto, evitato il fallimento, la società debitrice ha potuto continuare il processo di liquidazione secondo i piani concordati.