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#FALLIMENTO #RESPONSABILITA' ORGANI SOCIALI

La recentissima Sentenza della Corte di Cassazione n. 156/2021, sezione penale, stabilisce che qualora i sindaci si ritrovino in presenza di operazioni societarie sospette, essi dovranno tassativamente esercitare i propri poteri ispettivi e di denuncia. Infatti laddove ciò non accadesse contro i sindaci potrà configurarsi la responsabilità penale a titolo di concorso omissivo (art. 40, comma 2, del codice penale). In altre parole il reato di bancarotta fraudolente viene esteso ai sindaci che in concreto omettono la denuncia di operazioni societarie fraudolente.