Studio Legale Bologna
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#FALLIMENTO #COVID : Più di 120 mila imprese a rischio fallimento, l'importanza del concordato preventivo e delle procedure da sovraindebitamento

La pandemia ha inevitabilmente condizionato l'andamento delle aziende italiane. Si tratta di una situazione tragica, aggravata dalle serrate rinnovate dal Governo nei confronti delle imprese operanti nel settore della ristorazione, del fitness indoor, della ricezione, delle costruzioni, poste in essere per contenere la diffusione del virus,. D'altronde quanto detto viene evidenziato dalle stime prodotte dalla Cerved Group, agenzia di informazioni commerciali, il cui compito è quello di valutare la solvibilità ed il merito creditizio delle imprese. Ebbene, a tal proposito, in virtù della nostra esperienza, maturata nel settore della ristrutturazione del debito d'impresa, riteniamo che al momento lo strumento più decisivo al fine di combattere la crisi economica relativa alle aziende sia da individuarsi nel concordato preventivo. Specificatamente si tratta di uno strumento previsto dalla Legge Fallimentare, cui può ricorrere l'imprenditore, quando egli versa in stato di crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento. Il contenuto del piano concordatario che l'imprenditore può proporre ai creditori può avere diversi elementi. In particolare può prevedere la ristrutturazione dei debiti e, pertanto, la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma: mediante cessione dei beni o altre operazioni straordinarie, l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Sostanzialmente esistono tre forme di concordato: Concordato con cessione di beni - consente la cessione compresa all'interno del compendio mobiliare e immobiliare dell'azienda; concordato con assunzione in garanzia - consente di preservare le attività aziendali e i beni strumentali della stessa; Concordato con continuità aziendale – consente la continuità aziendale mantenendo i livelli di occupazione ed evitando la chiusura dell'azienda in crisi. Può essere portato avanti dallo stesso imprenditore che ha fatto ricorso alla procedura, oppure da un soggetto terzo. Chi può accedere allo "strumento fallimentare del concordato"? Ebbene occorre che l'imprenditore sia in possesso di due requisiti di natura soggettiva ed oggettiva. Sono in possesso del requisito soggettivo tutte le imprese che abbiano superato i cosiddetti limiti dimensionali disposti dall'art. 1 della Legge Fallimentare. Invece sono in possesso del requisito oggettivo tutte le imprese che versano in stato di crisi ed insolvenza. Dall'altra parte, i "piccoli imprenditori" esclusi dalle procedure concorsuali, potranno beneficiare delle procedure da sovraindebitamento ossia dell'accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio fruendo di preziosi vantaggi su tutti: l'esdebitazione. Nell'accordo di composizione della crisi l'esdebitazione sarà automatica ovvero non è necessario un provvedimento del Tribunale. Invece nella procedura di liquidazione del patrimonio l'esdebitazione è concessa soltanto quando il debitore "sia stato meritevole" ed abbia contribuito al regolare svolgimento della procedura, non abbia beneficiato dell'esdebitazione negli otto anni precedenti, non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. Per questi motivi, alla luce di quanto detto, si evince che il fallimento sia il più delle volte, l'effetto inevitabile di una causa rinvenibile nell'assenza di tempismo. In tal senso, infatti, l'esperienza maturata dallo Studio, in tema fallimentare, insegna che: se l'imprenditore agisce, intercettando con tempestiva la crisi, può salvare la sua azienda. L'azione però, oltre ad essere tempestiva, deve essere condotta con criterio ossia rivolgendosi a professionisti del settore, i quali potranno individuare gli strumenti migliori per sottrarre l'impresa dalla scure del fallimento.