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#ESECUZIONEIMMOBILIARE E #APERTURACREDITO: E' ILLEGITTIMA L'ESECUZIONE IMMOBILIARE AVVIATA SULLA BASE DI UN CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA.

La Cassazione, ancora una volta, è tornata ad esprimersi in materia di apertura di credito, conosciuta come fido o affidamento bancario che, si rammenta, è il contratto mediante il quale una banca si obbliga a tenere a disposizione del proprio cliente parte una somma di danaro per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato. Ebbene, ne deriva inevitabilmente la sottoscrizione di garanzie, talvolta personali (fideiussioni), talvolta reali, come l'ipoteca su beni immobili. La Cassazione, con sentenza n° 41971 del 28/12/2021 si è concentrata su quest'ultimo punto, demarcando la differenza sostanziale tra apertura di credito ipotecaria e mutuo ipotecario, per poi soffermarsi sulla tematica delle esecuioni immobiliari. Mediante il contratto di apertura di credito la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che il cliente è libero di utilizzare in tutto o in parte, e che è libero di prelevare e ripristinare, fino al massimale di fido concesso e fino alla scadenza o alla revoca del contratto; con il Mutuo la Banca consegna una somma determinata al mutuatario il quale si obbliga a restituirla mediante rate di ammortamento, normalmente costituite da capitale ed interessi. Il mutuo, dunque, si concretizza nel materiale passaggio del capitale dalla banca al cliente ("traditio brevi manu"), così non è per l'apertura di credito, caratterizzata dalla semplice disponibilità delle somme e non dalla materiale consegna dalla Banca al cliente. Sorge pertanto un interessante quesito: può la Banca aggredire l'immobile dato in garanzia con l'apertura di credito ipotecaria? La risposta è stata fornita dalla Suprema Corte con la Sentenza n.41971/21, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benchè risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata." Dunque, il contratto di apertura di credito sopra citato non rappresenta un titolo esecutivo, fino a che non perviene la chiusura del conto, in quanto il credito non è certo e non è esigibile, con l'inevitabile conseguenza che l'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito ipotecaria è illegittima. Risulta prioritario, pertanto, rivolgersi ai Professionisti del settore al fine di evitare e/o prevenire, aggressioni ingiustificate da parte degli istituti di credito.